Cittadinanza

ACQUISTO AUTOMATICO

o   PER FILIAZIONE/DISCENDENZA (“iure sanguinis”)

È cittadino/a italiano/a il figlio/a di genitori cittadini italiani. Acquista, altresì, la cittadinanza italiana il figlio/a minore convivente con il genitore straniero alla data in cui quest’ultimo acquista la cittadinanza italiana.

o   PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO  (“iure soli”)

o   Acquista la cittadinanza italiana:
– colui/colei i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio/a secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini;
– il/la figlio/a di ignoti che venga trovato abbandonato/a in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.

    

ACQUISTO SU RICHIESTA

o PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A


Il/la coniuge straniero/a di cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana su domanda trascorsi due anni dal matrimonio.

Contro il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio si può proporre Ricorso al Tribunale civile.

o PER NATURALIZZAZIONE

Il requisito è la residenza legale in Italia per:

o      3 anni per i discendenti di ex cittadini/e italiani/e per nascita fino al secondo gradoe per gli stranieri/straniere nati/e sul territorio italiano;

Lo straniero/a o l’apolide discendente da cittadino o cittadina italiana per nascita (fino al secondo grado) può ottenere la cittadinanza italiana previa dichiarazione di volontà.
requisiti sono alternativamente:

  • lo svolgimento del servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • l’assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • la residenza legale in Italia da almeno due anni (senza interruzioni) al raggiungimento della maggiore età.

Lo straniero/a, anche non discendente da cittadini italiani, nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza italiana, previa dichiarazione di volontà, se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

o      4 anni per i cittadini e le cittadine di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

o      5 anni per gli stranieri/e maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;

o      7 anni per gli affiliati da un cittadino o cittadina italiana prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983;

    10 anni per i cittadini e le cittadine non comunitari.

Contro il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è possibile proporre Ricorso al T.A.R.

L’Avv.ssa Alba Ferretti offre assistenza nella procedura di richiesta della cittadinanza italiana, predisponendone l’istanza in tutte le diverse ipotesi, e nella fase giurisdizionale di Ricorso.

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