L’immigrazione è il trasferimento permanente o temporaneo di gruppi di persone in un Paese diverso da quello di origine e/o di provenienza; il fenomeno è l’opposto dell’emigrazione.
CITTADINI/E NON COMUNITARI/E
- VISTO DI INGRESSO
I cittadini e le cittadine di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea per fare ingresso in Italia necessitano di un visto d’ingresso diverso secondo il motivo per il quale intendono fare ingresso e soggiornare (Adozione, Affari, Cure mediche, Diplomatico, Familiare al seguito, Gara sportiva, Invito, Lavoro autonomo, Lavoro subordinato, Missione, Motivi religiosi, Reingresso, Residenza elettiva, Ricongiungimento familiare, Studio, Transito aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro)
La competenza al rilascio del visto d’ingresso spetta alle Ambasciate e ai Consolati italiani nel Paese di origine e/o provenienza.
Sono esenti dall’obbligo del visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per motivi di turismo, missione, affari, invito e gara sportiva, i cittadini e le cittadine dei seguenti Paesi:
Albania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Macedonia Malesia, Messico, Monaco, Monte Negro Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Romania, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela (elenco in costante aggiornamento)
Contro il provvedimento di diniego di rilascio del visto d’ingresso è possibile proporre Ricorso presso il T.A.R. (Tribunale Amministrativo regionale) o presso il Tribunale civile in considerazione della diversa tipologia di visto d’ingresso richiesto.
L’Avv.ssa Alba Ferretti offre la propria esperienza nella predisposizione delle differenti istanze di visto d’ingresso e nella fase giurisdizionale di Ricorso.
- PERMESSO DI SOGGIORNO / PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI LUNGO PERIODO
La richiesta di primo rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno va presentata:
– presso gli uffici postali abilitati (Sportello Amico tramite Kit postale) – in caso di richiesta per motivi di Adozione, Affidamento, Motivi religiosi, Residenza elettiva, Studio, Missione, Asilo politico (solo rinnovo), Protezione sussidiaria (solo rinnovo) Tirocinio formazione professionale, Ricerca scientifica, Attesa riacquisto cittadinanza, Attesa occupazione, Lavoro autonomo, Famiglia, Famiglia minore 14-18 anni, Status apolide (solo rinnovo);
– in Questura – in caso di richiesta per Affari, Asilo politico (solo primo rilascio), Protezione sussidiaria (solo primo rilascio), Cure mediche, Gara sportiva, Giustizia, Integrazione minore, Minore eta’, Motivi umanitari, Status di apolide (solo primo rilascio), Gravidanza;
– presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura – in caso di richiesta di primo rilascio per motivi di Lavoro subordinato, Lavoro subordinato stagionale e Famiglia (ingresso per ricongiungimento familiare);
Il permesso di soggiorno non deve essere richiesto in caso di soggiorno in Italia fino a tre mesi per motivi di Affari, Turismo e Studio.
La richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno va effettuata entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
Il rinnovo del permesso di soggiorno va effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.
Contro il provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno o di diniego di rinnovo è possibile proporre Ricorso presso il T.A.R. o il Tribunale civile in considerazione del tipo di permesso di soggiorno richiesto.
L’Avv.ssa Alba Ferretti offre la propria competenza nella compilazione delle istanze di rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno, nell’assistenza alla procedura di rilascio o rinnovo (lettere d’intervento, redazione di memorie ex art. 10 bis Legge n. 241 del 1990 etc etc) e nella fase giurisdizionale di Ricorso.
- PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cd. Decreto Flussi) entro il 30 novembre di ogni anno vengono definitele quote massime di cittadini e cittadine non comunitariche possono entrare e soggiornare in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, o autonomo.
Il datore di lavoro italiano o straniero che intenda assumere alle proprie dipendenze un lavoratore straniero o una lavoratrice straniera ancora residenti all’estero effettua richiesta di nulla – osta al lavoro subordinato anche stagionale attraverso il sito del Ministero dell’Interno (www.mininterno.it).
Lo straniero o la straniera che intenda esercitare in Italia un’attività commerciale non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale o intenda costituire una società o accedere a cariche societarie effettua richiesta di nulla – osta al lavoro autonomo attraverso il sito del Ministero dell’Interno (www.mininterno.it) e deve possedere i requisiti richiesti dalla Legge ai cittadini e alle cittadine italiane per l’esercizio delle singole attività compresi i requisiti per l’iscrizione ad albi o registri, ove necessario.
Nel caso il cittadino o la cittadina non comunitari si trovino già in Italia per altre ragioni (es. turismo o affari) possono personalmente presentare le richieste relative ai diversi requisiti agli uffici competenti, altrimenti possono delegare un procuratore dall’estero.
Contro il provvedimento di diniego di rilascio del nulla – osta al lavoro è possibile proporre Ricorso al T.A.R.
L’Avv.ssa Alba Ferretti offre la propria esperienza nella predisposizione di istanze di nulla – osta al lavoro subordinato, anche stagionale, o autonomo, nell’assistenza alla procedura di rilascio del nulla – osta e nella fase giurisdizionale di Ricorso.
- EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE CD. SANATORIA
L’emersione da lavoro irregolare cd. “sanatoria” consiste nella possibilità per il lavoratore straniero o la lavoratrice straniera irregolare (non in possesso di titolo di soggiorno o con titolo di soggiorno scaduto e/o revocato) già presente nel territorio nazionale ove svolge attività lavorativa di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a condizione che il datore di lavoro sia disposto ad assumerli regolarmente e a versare i relativi contributi previdenziali.
Avversoil provvedimento di diniego o di archiviazione dell’istanza di emersione da lavoro irregolare è possibile proporre Ricorso al T.A.R.
L’Avv.ssa Alba Ferretti offre la propria competenza nella predisposizione dell’istanza di emersione da lavoro irregolare, nell’assistenza nelle diverse fasi della procedura in Prefettura e/o in Questura e nella fase giurisdizionale di Ricorso.
- RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il ricongiungimento familiare consiste nel diritto del cittadino e della cittadina straniera amantenere o riacquistare l’unità familiare con i propri congiunti.
Il cittadino o la cittadina straniera che richiedono il ricongiungimento familiare devono dimostrare la disponibilità di:
- un alloggio conforme a requisiti igienico – sanitari e che risponda a requisiti di idoneità abitativa
- un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale valore aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere
Il ricongiungimento familiare si può chiedere per:
- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio. La condizione della minore età deve esistere al momento della presentazione della domanda;
- i figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere, in maniera permanente, alle proprie esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza oppure igenitori con almeno 65 anni, qualora gli altri figli non siano in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute. In questo caso sarà necessario stipulare un’assicurazione sanitaria privata o iscrivere il familiare ricongiunto al Sistema Sanitario Nazionale pagando un contributo
Contro il diniego di rilascio del nulla – osta al ricongiungimento familiare è possibile proporre ricorso al Tribunale civile del luogo di residenza del familiare che effettua il ricongiungimento così come nel caso di diniego di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare e come in tutti i casi di provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare.
L’Avv.ssa Alba offre la propria assistenza e consulenza nellapredisposizione dell’istanza di nulla – osta al ricongiungimento familiare, nelle diverse e successive fasi della procedura in Prefettura e/o in Questura e nella fase giurisdizionale di Ricorso avanti il Tribunale civile competente per ogni provvedimento in materia di unità familiare.
- RESPINGIMENTO/ESPULSIONE/TRATTENIMENTO NEI CPR
L’Avv.ssa Alba Ferretti offre la propria competenza nella predisposizione del ricorso contro un provvedimento di respingimento dal territorio nazionale di cittadino/a non comunitario/a da presentarsi presso il T.A.R. o di espulsione da presentarsi presso l’Ufficio del Giudice di Pace del luogo in cui è stata emessa l’espulsione o, nel caso di espulsione ministeriale, presso il T.A.R. Lazio – sede di Roma.
L’Avv.ssa Alba Ferretti è iscritta, inoltre, nell’elenco dei difensori abilitati alla difesa in materia di trattenimento presso i CPR, Centri per il rimpatrio, dei cittadini/e stranieri e straniere non comunitari/e.