Protezione Internazionale

La protezione internazionale consiste nella possibilità per il cittadino/a straniero/a dichiedere protezione ad uno Stato diverso da quello di origine.
Il richiedente dovrà motivare nella domanda di protezione internazionale le circostanze di persecuzione o danno grave che ne hanno motivato la fuga dal Paese di origine.
Gli agenti provocatori di questa persecuzione o danno grave possono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o soggetti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non voglia fornire protezione alla vittima di persecuzione o danno grave.

Non ci sono termini di tempo per la presentazione della domanda. La domanda può essere presentata in ogni momento.

La domanda deve essere presentata presso la Polizia di frontiera o gli uffici della Questura, che non necessariamente deve essere quella di frontiera, ma che può essere quella nella quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio.
Al momento della presentazione della domanda viene rilasciato un documento che certifica la presentazione della richiesta di protezione internazionale e fissata la data per la verbalizzazione della domanda che sarà effettuata dai funzionari di polizia utilizzando il cosiddetto modello C3, che contiene per lo piu’ informazioni di carattere anagrafico.
E’ consigliabile al momento della verbalizzazione della domanda consegnare anche una memoria scritta, nella propria lingua e con traduzione, circa i motivi della fuga dal proprio Paese di origine.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO

Il richiedente protezione internazionale ha diritto a un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido solo sul territorio nazionale e abilitante al lavoro dopo i primi sei mesi.

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

L’autorità competente alla decisione in merito alla domanda di protezione internazionale è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale istituita presso gli Uffici della Prefettura.

AUDIZIONE

La Commissione Territoriale può riconoscere una forma di protezione internazione, status di rifugiato o protezione sussidiaria, non riconoscere alcuna forma di protezione, rigettare la domanda per manifesta infondatezza, valutare la domanda inammissibile (ad es. qualora sia già stata esaminata da altro Paese), oppure, può chiedere alla Questura il rilascio di un permesso per protezione umanitaria.

Avverso la decisione della Commissione Territoriale è possibile presentare Ricorso presso il Tribunale civile del capoluogo di distretto di Corte d’appello in cui ha sede la Commissione Territoriale.

L’Avv.ssa Alba Ferretti offre la propria competenza ed esperienza per ogni adempimento relativo alla presentazione di un’istanza di protezione internazionaledalla redazione della memoria scritta all’assistenza nelle diverse fasi della procedura anche davanti la Commissione Territoriale, ove è possibile assistere il richiedente asilo durante l’audizione, e nella successiva e solo eventuale fase giurisdizionale di Ricorso.

 

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